F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 55 del 08 novembre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di ARMANDO GREGORY INGLESE

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 55 del 08 novembre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di ARMANDO GREGORY INGLESE - in data 3/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Inglese, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella stagione sportiva 2005/06 attività di allenatore per la Società Fiamma Sportiva Monteroni e, successivamente, per la società Real Squinzano per la quale era inserito nelle distinte di gara quale dirigente accompagnatore; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale; - esaminata l’ampia ed articolata memoria scritta con cui il deferito ha esercitato il proprio diritto di difesa; - ritenuto che l’ennesima richiesta di differimento dell’odierna udienza di trattazione, ricevuta ieri dal deferito, non risulta suffragata da alcun elemento giustificativo; - considerato che l’art. 36, quarto comma, del Regolamento del Settore Tecnico riconosce al deferito la facoltà di chiedere di essere ascoltato da questa Commissione, cui pertanto è rimesso l’apprezzamento discrezionale di valutare l’opportunità o meno dell’audizione; - ritenuto che, nella fattispecie, i fatti contestati al sig. Inglese risultano inequivocabilmente accertati in sede di indagini per espressa testimonianza del Presidente della società Real Squinzano e, soprattutto, ammessi espressamente dal deferito sia nell’interrogatorio reso all’Ufficio Indagini sia nella propria memoria difensiva fatta pervenire a questa Commissione P.Q.M. dichiara il sig. ARMANDO GREGORY INGLESE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/04/2007.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it