F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 62 del 13 dicembre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di ANDREA CIARAMELLA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 62 del 13 dicembre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di
ANDREA CIARAMELLA
La Commissione Disciplinare:
- dà atto della presenza all’odierna udienza del sig. Ciaramella assistito dal nominato difensore;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 03/07/2006 ha deferito il sig.
Ciaramella alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 38, comma
1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06, l’attività
di allenatore prima per la società Rinascita Falchi Rossoblu e, successivamente, per la società Us
Alba Durazzano S. Agata;
- avute presenti le note difensive scritte;
- assunte le dichiarazioni dell’interessato rese quest’oggi dinnanzi a questa Commissione
sostanzialmente confermative delle difese scritte già svolte ma volte, altresì, a sottolineare
l’attuale sua grave posizione professionale giacché il deferimento avrebbe impedito di poter
accettare incarichi di allenatore nella corrente stagione sportiva;
- rilevato come tale affermazione sia destituita di fondamento giacché risulta documentalmente
che l’interessato nella corrente stagione sportiva 2006/07 ha assunto la carica di allenatore della
Spa Sapri Calcio che milita nel campionato di Serie D da cui è stato esonerato in data
20/11/2006;
- considerata, pertanto, l’inattendibilità delle dichiarazioni dell’interessato, anche ai sensi dell’art.
118 cpc, norma di riferimento comportamentale che può assumere rilievo in sede disciplinare,
tale da inficiare complessivamente l’intero castello difensivo;
- rilevato che i fatti addebitati all’interessato risultano sufficientemente comprovati dalle
testimonianze rese all’Ufficio Indagini dai signori Vincenzo Amoroso e Ciro Guadagno nonché
dettagliatamente riferiti e minuziosamente descritti in sede di interrogatorio dai signori Raffaele
Murante, Giuseppe Izzo e Francesco Tauro;
- valutate peraltro le testimonianze favorevoli all’imputato, il complessivo contesto ambientale
che ha caratterizzato sia l’indagine sia le circostanze di fatto accertate nonché il limitato ambito
temporale (novembre/dicembre 2005) in cui si colloca l’illecito
P.Q.M.
dichiara il sig. ANDREA CIARAMELLA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al 28/02/2007.