F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 62 del 13 dicembre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di ANDREA CIARAMELLA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 62 del 13 dicembre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di ANDREA CIARAMELLA La Commissione Disciplinare: - dà atto della presenza all’odierna udienza del sig. Ciaramella assistito dal nominato difensore; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 03/07/2006 ha deferito il sig. Ciaramella alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06, l’attività di allenatore prima per la società Rinascita Falchi Rossoblu e, successivamente, per la società Us Alba Durazzano S. Agata; - avute presenti le note difensive scritte; - assunte le dichiarazioni dell’interessato rese quest’oggi dinnanzi a questa Commissione sostanzialmente confermative delle difese scritte già svolte ma volte, altresì, a sottolineare l’attuale sua grave posizione professionale giacché il deferimento avrebbe impedito di poter accettare incarichi di allenatore nella corrente stagione sportiva; - rilevato come tale affermazione sia destituita di fondamento giacché risulta documentalmente che l’interessato nella corrente stagione sportiva 2006/07 ha assunto la carica di allenatore della Spa Sapri Calcio che milita nel campionato di Serie D da cui è stato esonerato in data 20/11/2006; - considerata, pertanto, l’inattendibilità delle dichiarazioni dell’interessato, anche ai sensi dell’art. 118 cpc, norma di riferimento comportamentale che può assumere rilievo in sede disciplinare, tale da inficiare complessivamente l’intero castello difensivo; - rilevato che i fatti addebitati all’interessato risultano sufficientemente comprovati dalle testimonianze rese all’Ufficio Indagini dai signori Vincenzo Amoroso e Ciro Guadagno nonché dettagliatamente riferiti e minuziosamente descritti in sede di interrogatorio dai signori Raffaele Murante, Giuseppe Izzo e Francesco Tauro; - valutate peraltro le testimonianze favorevoli all’imputato, il complessivo contesto ambientale che ha caratterizzato sia l’indagine sia le circostanze di fatto accertate nonché il limitato ambito temporale (novembre/dicembre 2005) in cui si colloca l’illecito P.Q.M. dichiara il sig. ANDREA CIARAMELLA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al 28/02/2007.
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