F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di MARIO LOGIUDICE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di MARIO LOGIUDICE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Logiudice è stato deferito per per violazione dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 38 delle N.O.I.F., per aver preso parte alle gare disputate dalla Real Graniti nella stagione sportiva 2006/07 espletando funzioni di allenatore senza essere regolarmente tesserato per detta società sportiva; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre; - avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 06/03/08. Ritenuto che: - risulta documentalmente che il deferito, pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni di allenatore della società Real Graniti fino alla data del 14.03.2007; - ritenuto che dall’art. 38 delle Noif si evince chiaramente l’onere per i tecnici di accertare e vigilare sull’effettivo compimento degli adempimenti connessi e consequenziali alla sottoscrizione del relativo modulo di tesseramento; - pertanto è dimostrato il fondamento degli addebiti P.Q.M. dichiara il sig. MARIO LOGIUDICE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/05/2008.
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