F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIOVAN BATTISTA MUSTAZZA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008
Procedimento disciplinare a carico di GIOVAN BATTISTA MUSTAZZA – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Mustazza è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva in relazione, dell’art. 35 del Regolamento del Settore
Tecnico e dell’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dell’accordo tra società ed allenatori
dilettanti per non aver formalizzato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore
dell’ASD Riviera Marmi.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi uno;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 04/03/2008.
Ritenuto che:
- appare documentalmente accertato che il periodo di assenza giustificata del deferito si
arresta al 07.11.2006;
- da parte sua la società, anche attraverso atti ufficiali (vedi memoria difensiva del
28.12.06), ha sempre espresso la volontà di continuare il rapporto con l’allenatore nel
pieno rispetto del contratto confidando in un suo ritorno mai più verificatosi;
- la versione dei fatti fornita dal deferito risulta sfornita di qualsiasi riscontro ed appare
censurabile laddove ha inteso riporre la fiducia nelle parole di un collaboratore esterno
privo di rappresentanza, ruolo che il deferito avrebbe dovuto avere ben presente, visto
che il suo rapporto con la società era già avviato da ben due mesi e mezzo
P.Q.M.
dichiara il sig. GIOVAN BATTISTA MUSTAZZA responsabile dell’addebito disciplinare
che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
13/05/2008.
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