F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE TRAINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE TRAINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione ORDINA l’applicazione al sig. PASQUALE TRAINI della sanzione della squalifica fino al 13/05/2008. Procedimento disciplinare a carico di ANDREA ORECCHIA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Orecchia è stato deferito per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle disposizioni di cui all’art. 37, punto 1 lett. Ba) e 38, punto 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione 2005/06, le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra della società Castel San Pietro pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei. Ritenuto che: - l’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ex art. 23 CGS non è direttamente vincolante, nell’ambito dello stesso procedimento, nei confronti di altri deferiti, in quanto questa Commissione è tenuta solo a verificare la correttezza della qualificazione giuridica astratta dei fatti così come presentati dalle parti, senza operare alcun accertamento diretto della fattispecie concreta; - l’applicazione di sanzioni su richiesta ex art. 23 CGS non preclude l’accertamento degli stessi fatti in sede dibattimentale quando questi vedano coinvolti altri deferiti che abbiano ritenuto di non richiedere il c.d. patteggiamento; - nella specie il deferito Orecchia non ha inteso esercitare la facoltà di cui all’art. 23 nonostante che il coimputato, signor Traini, se ne sia avvalso all’odierna udienza per gli stessi fatti e nell’ambito del medesimo procedimento; - pertanto la posizione dell’Orecchia deve essere adesso oggetto di autonomo accertamento. Ritenuto che: - manchino elementi probatori circostanziati ed idonei a fugare ogni ragionevole dubbio in ordine ai fatti addebitati al deferito; - ferma la inutilizzabilità degli articoli di stampa, come da consolidata giurisprudenza federale, dalle dichiarazioni acquisite dall’Ufficio Indagini pare anzi di poter trarre il convincimento che il deferito abbia svolto il compito a lui attribuito dalla qualifica tecnica assegnatagli dalla società Castel San Pietro; P.Q.M. proscioglie il sig. ANDREA ORECCHIA dall’addebito contestatogli.
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