F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIANMARCO REMONDINA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIANMARCO REMONDINA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione ORDINA l’applicazione al sig. GIANMARCO REMONDINA della sanzione della squalifica fino al 05/06/2008. Procedimento disciplinare a carico di FELICE SECONDINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Secondini è stato deferito per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per essersi prestato, nella stagione sportiva 2007/08, a dare la sua disponibilità, possedendo la relativa qualifica professionale, a ricoprire solo formalmente l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra della società Piacenza FC, consentendo, di fatto, che tale incarico fosse svolto dal signor Remondina, persona sprovvista della necessaria qualifica professionale; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre; - avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 05/03/2008. Ritenuto che: - l’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ex art. 23 CGS non è direttamente vincolante, nell’ambito dello stesso procedimento, nei confronti di altri deferiti, in quanto questa Commissione è tenuta solo a verificare la correttezza della qualificazione giuridica astratta dei fatti così come presentati dalle parti, senza operare alcun accertamento diretto della fattispecie concreta; - l’applicazione di sanzioni su richiesta ex art. 23 CGS non preclude l’accertamento degli stessi fatti in sede dibattimentale quando questi vedano coinvolti altri deferiti che abbiano ritenuto di non richiedere il c.d. patteggiamento; - nella specie il deferito Secondini non ha inteso esercitare la facoltà di cui all’art. 23 nonostante che il coimputato, signor Remondina, se ne sia avvalso all’odierna udienza per gli stessi fatti e nell’ambito del medesimo procedimento; - pertanto la posizione del Secondini deve essere adesso oggetto di autonomo accertamento. Ritenuto che: - dagli elementi probatori forniti dall’accusa sussiste un’oggettiva incertezza circa la responsabilità del deferito il quale tuttavia all’odierna udienza, come da relativo verbale, ha ammesso di espletare mere funzioni di coordinatore delegando all’allenatore in seconda tutta la preparazione tecnico-tattica della prima squadra e spogliandosi così della funzione tipica dell’allenatore in prima; - pertanto risulta comprovata la violazione dell’art. 1 CGS e dell’art. 35 del Regolamento del Settore tecnico P.Q.M. dichiara il sig. FELICE SECONDINI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/04/2008.
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