F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIANMARCO REMONDINA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 107 del 13 marzo 2008
Procedimento disciplinare a carico di GIANMARCO REMONDINA – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione
ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta
dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione
ORDINA
l’applicazione al sig. GIANMARCO REMONDINA della sanzione della squalifica fino al
05/06/2008.
Procedimento disciplinare a carico di FELICE SECONDINI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Secondini è stato deferito per violazione dell’art. 1 del Codice di
Giustizia Sportiva e dell’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per
essersi prestato, nella stagione sportiva 2007/08, a dare la sua disponibilità, possedendo
la relativa qualifica professionale, a ricoprire solo formalmente l’incarico di allenatore
responsabile della prima squadra della società Piacenza FC, consentendo, di fatto, che
tale incarico fosse svolto dal signor Remondina, persona sprovvista della necessaria
qualifica professionale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi tre;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 05/03/2008.
Ritenuto che:
- l’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ex art. 23 CGS non è direttamente
vincolante, nell’ambito dello stesso procedimento, nei confronti di altri deferiti, in
quanto questa Commissione è tenuta solo a verificare la correttezza della qualificazione
giuridica astratta dei fatti così come presentati dalle parti, senza operare alcun
accertamento diretto della fattispecie concreta;
- l’applicazione di sanzioni su richiesta ex art. 23 CGS non preclude l’accertamento degli
stessi fatti in sede dibattimentale quando questi vedano coinvolti altri deferiti che
abbiano ritenuto di non richiedere il c.d. patteggiamento;
- nella specie il deferito Secondini non ha inteso esercitare la facoltà di cui all’art. 23
nonostante che il coimputato, signor Remondina, se ne sia avvalso all’odierna udienza
per gli stessi fatti e nell’ambito del medesimo procedimento;
- pertanto la posizione del Secondini deve essere adesso oggetto di autonomo
accertamento.
Ritenuto che:
- dagli elementi probatori forniti dall’accusa sussiste un’oggettiva incertezza circa la
responsabilità del deferito il quale tuttavia all’odierna udienza, come da relativo
verbale, ha ammesso di espletare mere funzioni di coordinatore delegando all’allenatore
in seconda tutta la preparazione tecnico-tattica della prima squadra e spogliandosi così
della funzione tipica dell’allenatore in prima;
- pertanto risulta comprovata la violazione dell’art. 1 CGS e dell’art. 35 del Regolamento
del Settore tecnico
P.Q.M.
dichiara il sig. FELICE SECONDINI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/04/2008.
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