F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 109 del 3 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI FORMICOLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 109 del 3 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI FORMICOLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Formicola è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all’art. 92, comma 1, delle Noif e al capo III, punto 18 del CU n. 1 Stagione sportiva 2005/2006 della LND, per non aver depositato, presso i competenti organi federali, l’accordo economico per suddetta stagione sportiva e dell’art. 94, comma 1, lett. A), delle Noif, per aver sottoscritto, con la Società ASD Fortitudo Ponte Vitulano, pattuizioni economiche in contrasto con le disposizioni federali; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei. Ritenuto che: - risulta documentalmente accertato il mancato deposito dell’accordo così come confermato dalla Lega di competenza, nonché come emerge dall’interrogatorio del deferito; - risulta altresì comprovato che le pattuizioni economiche intervenute tra il deferito e la Fortitudo Ponte Vitulano erano in contrasto con le disposizioni federali come risulta dal Lodo Arbitrale e dal testo dell’accordo P.Q.M. dichiara il sig. GIOVANNI FORMICOLA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 03/09/2008.
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