F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 109 del 3 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE LUPPINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 109 del 3 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE LUPPINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Luppino è stato deferito per violazione dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver preso parte alle gare disputate dalla AS Carini, in data 1.10.2006 e 3.12.2006, espletando le funzioni di Dirigente accompagnatore ufficiale, contravvenendo così alle norme federali che vietano ai soggetti tesserati in qualità di tecnici di svolgere, a qualsiasi titolo, funzioni e/o mansioni diverse da quelle di allenatore in favore alle medesime società (o di altre società) per le quali risultano tesserati; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei. Ritenuto che: - l’addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini; - l’1.10.2006, in occasione dell’incontro Akragas - Carini, e il 3.12.2006, in occasione dell’incontro Carini – Petrosino Marsala, campionato di Eccellenza – Regione Sicilia – è entrato in campo qualificandosi come dirigente accompagnatore senza in realtà ricoprire tale qualifica; - che tali fatti addebitati al deferito risultano comprovati documentalmente dalla stessa distinta di gara; - pertanto risulta acclarata la responsabilità del deferito P.Q.M. dichiara il sig. GIUSEPPE LUPPINO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 05/08/2008.
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