F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 122 del 23 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di VITO RINALDI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Casale. Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 122 del 23 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di VITO RINALDI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Casale. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Vito Rinaldi è stato deferito per violazione dell’art. 19 e 35, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver lasciato che la conduzione tecnica della squadra A.S. San Cataldo per la quale era tesserato nella s.s. 2006/2007 fosse svolta dal sig. Vito Sabato privo dei requisiti necessari; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro; - avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 7 aprile 2008. Rilevato preliminarmente: - che la richiesta d rinvio dell’odierna udienza formulata dal deferito e giustificata con l’allegazione di un certificato di malattia non è accoglibile; - che infatti tale certificato di malattia è assolutamente generico ed inidoneo a giustificare la mancata comparizione; - che infatti lo stesso certificato di malattia non dà conto né della malattia, né del luogo di degenza, né di quello in cui è stata effettuata la visita, né le ragioni della prognosi; - che pertanto, secondo costante giurisprudenza formatasi sull’interpretazione dell’art. 420 ter cpp, la Commissione può valutare non accoglibile perché del tutto ingiustificata la richiesta di differimento dell’odierna udienza. Ritenuto che: - risulta comprovato che il deferito mancava agli allenamenti settimanali del solo martedì per condivisibili ragioni personali; - che tuttavia, per tali sedute di allenamento del martedì, il deferito delegava il giocatore più anziano cui impartiva precise disposizioni su come condurre l’allenamento; - che al contrario risulta comprovato che il deferito ha sempre presenziato sia agli allenamenti del giovedì sia soprattutto, sedendo in panchina, alle partite domenicali di campionato; - che il deferito ha tenuto un atteggiamento estremamente collaborativo P.Q.M. proscioglie il sig. VITO RINALDI dall’addebito disciplinare che gli è stato contestato.
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