F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 65 del 20 dicembre 2007 Procedimento disciplinare a carico di ROSSANO TARLI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 65 del 20 dicembre 2007 Procedimento disciplinare a carico di ROSSANO TARLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Alberto Maria Bruni, Gaetano Casale e Giovanni Taddei Elmi. Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria. Visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale ORDINA l’applicazione al sig. ROSSANO TARLI della sanzione della squalifica fino al 03/02/2008. Procedimento disciplinare a carico di CONVERSINDO PERRONE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Alberto Maria Bruni, Gaetano Casale e Giovanni Taddei Elmi. Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria. Il rappresentante della Procura Federale, avv. Roberto Lombardi, svolge le proprie tesi accusatorie e richiede l’applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro. Il Deferito è contumace. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti agli atti del giudizio; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale; - considerato che il sig. Perrone è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver sottoscritto un accordo economico con la Società US Castrovillari Calcio, nella stagione sportiva 2005-06, senza regolarmente depositarlo presso il competente Comitato Regionale, obbligo previsto dagli accordi LND – AIAC; - assunta la memoria difensiva del deferito del 2/10/2007. Ritenuto che: - la denunciata omissione del deposito del contratto presso la Lnd risulta circostanza comprovata in sede di giudizio arbitrale tra l’odierno deferito e la Società di appartenenza, nonché ammessa dal deferito; - l’obbligo della società di provvedere al deposito del contratto non è esimente in quanto incombe comunque al tecnico il dovere di accertare se tale adempimento sia stato effettivamente espletato; - in tal senso si pone il CU n. 1 della Lnd della Stagione Sportiva 2005/06 che pone identico obbligo di deposito del contratto in capo al tecnico P.Q.M. dichiara il sig. CONVERSINDO PERRONE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/03/2008.
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