F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 65 del 20 dicembre 2007 Procedimento disciplinare a carico di FELICE FRANCO NICOLA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 65 del 20 dicembre 2007 Procedimento disciplinare a carico di FELICE FRANCO NICOLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Alberto Maria Bruni, Gaetano Casale e Giovanni Taddei Elmi. Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria. Il rappresentante della Procura Federale, avv. Roberto Lombardi, svolge le proprie tesi accusatorie e richiede l’applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei. Il Deferito è contumace. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti agli atti del giudizio; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale; - considerando che il sig. Nicola è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2006-07, doppia attività di allenatore, prima per la Società Sangiovannese e, successivamente, per la Società Trigno Celenza. Ritenuto che: - la responsabilità del deferito risulta documentalmente provata dalle distinte di gara acquisite agli atti del giudizio P.Q.M. dichiara il sig. FELICE FRANCO NICOLA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/06/2008.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it