F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di MICHELE MALITO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008
Procedimento disciplinare a carico di MICHELE MALITO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Malito è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1 del
Codice di Giustizia Sportive e dell’ art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per
aver consentito che le funzioni di allenatore, nella stagione sportiva 2006 – 2007, della
Società A.C. Ruggiero di Lauria, a lui affidate, fossero in realtà svolte da un altro
tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi due;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 06/12/2007, confermata
integralmente all’odierna udienza dal suo avvocato difensore, come da separato
verbale.
Ritenuto che:
- l’impianto probatorio su cui si fonda il deferimento risulta unicamente dal
- la denuncia del sig. Passerella, tecnico della società Irsinese nell’occasione della
disputa dell’incontro di calcio del 21/02/2007 contro la società Ruggiero di Lauria;
- tale episodio doveva costituire il presupposto per lo svolgimento di accurate indagini
volte a comprovare il fondamento della denuncia del sig. Passerella;
- in atti non è dato rinvenire in tal senso lo svolgimento di una sufficiente attività
investigativa dell’Ufficio Indagini;
- pertanto le accuse si appalesano non sufficientemente dimostrate
P.Q.M.
assolve il sig. MICHELE MALITO dall’addebito disciplinare contestatogli