F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di CARMINE RICCIO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008
Procedimento disciplinare a carico di CARMINE RICCIO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Riccio è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1 del
Codice di Giustizia Sportive e dell’ art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’
art. 38 delle N.O.I.F. per svolto la funzione di allenatore, nella stagione sportiva 2006 –
2007, fino al mese di novembre 2006, della Società A.C. Ruggiero di Lauria, senza
esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi due;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 6/12/2008.
Ritenuto che:
- risulta documentalmente che il deferito, pur non essendo regolarmente tesserato, ha
svolto le funzioni di allenatore della società Ruggiero di Lauria fino al 19/11/2006;
- pertanto è dimostrato il fondamento degli addebiti
P.Q.M.
dichiara il sig. CARMINE RICCIO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24/02/2008.