F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di CARMINE RICCIO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di CARMINE RICCIO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Riccio è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportive e dell’ art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’ art. 38 delle N.O.I.F. per svolto la funzione di allenatore, nella stagione sportiva 2006 – 2007, fino al mese di novembre 2006, della Società A.C. Ruggiero di Lauria, senza esserne regolarmente tesserato; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due; - assunta la memoria difensiva del deferito del 6/12/2008. Ritenuto che: - risulta documentalmente che il deferito, pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni di allenatore della società Ruggiero di Lauria fino al 19/11/2006; - pertanto è dimostrato il fondamento degli addebiti P.Q.M. dichiara il sig. CARMINE RICCIO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24/02/2008.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it