F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di VIRGILIO PERRA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008
Procedimento disciplinare a carico di VIRGILIO PERRA – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Perra è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportive e dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in
relazione agli artt. 27, comma 2 (ora art. 30) dello Statuto Federale e 11-bis (oggi art.
15) del C.G.S, per aver adito, nella stagione sportiva 2005 – 2006, agli organi di
giustizia statali, piuttosto che agli organi di giustizia sportiva, querelando, senza alcuna
autorizzazione federale, il Presidente della Società Nuorese Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 13/12/2007 ed udite le odierne
argomentazioni difensive del suo legale, come da separato verbale.
Ritenuto che:
- risulta dagli atti che il deferito ha presentato querela per diffamazione nei confronti del
Presidente della Nuorese Calcio;
- per tale iniziativa dinnanzi alla magistratura ordinaria non è intervenuta
l’autorizzazione del Consiglio Federale;
- non è configurabile nessuna ipotesi di silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione
avanzata dal deferito;
- che in ogni caso l’offesa del presidente della Nuorese Calcio riguardava in via esclusiva
la figura sportiva del deferito il quale dunque era tenuto ad assumere la conseguenti
iniziative in ambito federale;
- pertanto è dimostrato il fondamento degli addebiti
P.Q.M.
dichiara il sig. VIRGILIO PERRA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24/07/2008.