F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di VLADIMIRO FORIN

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di VLADIMIRO FORIN – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Forin è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportive e degli artt. 35 e 38, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto doppia attività, nella stagione sportiva 2006 – 2007, per la società A.C.D. Alta Padovana come allenatore regolarmente tesserato e per la società A.S.D. C.S.R. Teolo come massaggiatore e, di fatto, come direttore sportivo pur non essendo iscritto nei ruoli; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi otto; - assunta la memoria difensiva del deferito del 7/12/2007. Ritenuto che: - i fatti addebitati risultano documentalmente comprovati e non smentiti dal deferito anche in sede di deduzioni difensive del 7/12/2007; - gli addebiti sono di particolare gravità; Avuto presente che il deferito risulta già in precedenza condannato per violazione del Regolamento del Settore Tecnico P.Q.M. dichiara il sig. VLADIMIRO FORIN responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24/01/2009.
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