F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO VIVARINI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008
Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO VIVARINI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Vivarini è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1 del
Codice di Giustizia Sportive e dell’art. 38, comma 4, in relazione anche all’art. 35,
commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto effettivamente la
funzione di allenatore, nella stagione sportiva 2006 – 2007, per la Società Pescara
Calcio essendo tesserato per la stessa con la sola funzione di collaboratore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi tre e quindici giorni;
- avute presenti la memoria depositata in data odierna dai difensori del deferito, nonché
le deduzioni orali degli stessi difensori, come da separato verbale.
Ritenuto che:
- nello specifico durante l’incontro Pescara-Brescia si constatava che, di fatto, l’attività di
allenatore veniva svolta dal sig. Vincenzo Vivarini;
- dalle dichiarazioni dello stesso deferito si evince che durante le partite il predetto
Vivarini sedeva accanto all’allenatore De Rosa e non nella panchina c.d. aggiuntiva
come invece avrebbe dovuto;
- tale ultima circostanza smentisce, fra l’altro, le dichiarazioni rese da tre giocatori del
Pescara ascoltati all’Ufficio Indagini, rendendole di fatto inattendibili;
- pertanto sono comprovati gli addebiti nei confronti del deferito
P.Q.M.
dichiara il sig. VINCENZO VIVARINI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24/07/2008.