F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO VIVARINI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO VIVARINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Vivarini è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportive e dell’art. 38, comma 4, in relazione anche all’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto effettivamente la funzione di allenatore, nella stagione sportiva 2006 – 2007, per la Società Pescara Calcio essendo tesserato per la stessa con la sola funzione di collaboratore; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre e quindici giorni; - avute presenti la memoria depositata in data odierna dai difensori del deferito, nonché le deduzioni orali degli stessi difensori, come da separato verbale. Ritenuto che: - nello specifico durante l’incontro Pescara-Brescia si constatava che, di fatto, l’attività di allenatore veniva svolta dal sig. Vincenzo Vivarini; - dalle dichiarazioni dello stesso deferito si evince che durante le partite il predetto Vivarini sedeva accanto all’allenatore De Rosa e non nella panchina c.d. aggiuntiva come invece avrebbe dovuto; - tale ultima circostanza smentisce, fra l’altro, le dichiarazioni rese da tre giocatori del Pescara ascoltati all’Ufficio Indagini, rendendole di fatto inattendibili; - pertanto sono comprovati gli addebiti nei confronti del deferito P.Q.M. dichiara il sig. VINCENZO VIVARINI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24/07/2008.
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