F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 25 settembre 2009 Procedimento disciplinare a carico di ANGELO CUCCHI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 25 settembre 2009
Procedimento disciplinare a carico di ANGELO CUCCHI
– Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Cucchi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
CGS, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art.
38, commi 1 e 4, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/08, attività
di allenatore dapprima per la società US Malnatese, senza regolare tesseramento, e,
successivamente, per la società Arcisatese Audax, formalizzando regolare tesseramento
come allenatore della prima squadra;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 08/09/2008 con cui ha richiesto, tra
l’altro, la possibilità di patteggiare con applicazione di un’eventuale sanzione in forma
ridotta.
Ritenuto che:
- la richiesta di patteggiamento così formulata risulta inammissibile e comunque
irricevibile a fronte dell’odierna assenza del deferito il quale, peraltro, nella stessa
memoria difensiva, ammette espressamente i fatti contestati
P.Q.M.
dichiara il sig. ANGELO CUCCHI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 20/12/2008.