F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 25 settembre 2009 Procedimento disciplinare a carico di ANGELO CUCCHI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 25 settembre 2009 Procedimento disciplinare a carico di ANGELO CUCCHI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Cucchi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/08, attività di allenatore dapprima per la società US Malnatese, senza regolare tesseramento, e, successivamente, per la società Arcisatese Audax, formalizzando regolare tesseramento come allenatore della prima squadra; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre; - assunta la memoria difensiva del deferito dello 08/09/2008 con cui ha richiesto, tra l’altro, la possibilità di patteggiare con applicazione di un’eventuale sanzione in forma ridotta. Ritenuto che: - la richiesta di patteggiamento così formulata risulta inammissibile e comunque irricevibile a fronte dell’odierna assenza del deferito il quale, peraltro, nella stessa memoria difensiva, ammette espressamente i fatti contestati P.Q.M. dichiara il sig. ANGELO CUCCHI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 20/12/2008.
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