F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 25 settembre 2009 Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO DI MARCO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 25 settembre 2009
Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO DI MARCO
– Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti
di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Di Marco è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
CGS, in relazione al disposto dell’art. 30 dello Statuto Federale, come richiamato dagli
artt. 23 delle NOIF e 35 del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione al disposto
dell’art. 43 del Regolamento LND per aver adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, senza
il previo esperimento dei mezzi previsti dall’ordinamento sportivo e per aver
abbandonato la conduzione tecnica della Società San Giovanni Gemini senza presentare
regolari dimissioni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto
l’applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei e l’ammenda
nella misura di euro cinquecento per la violazione della clausola compromissoria, oltre
alla sanzione della squalifica per la durata di mesi due per la violazione dell’art. 43 del
Regolamento della Lnd e dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 12/09/2008.
Ritenuto che:
- quanto alla prima contestazione risulta che il deferito si è rivolto, senza preventiva
autorizzazione federale, al giudice di pace di Cammarata con ricorso ex art. 633 cpc per
“rivendicare l’importo di euro 2.000,00 quale restituzione di spese anticipate in qualità
di allenatore per conto della squadra”;
- pertanto la somma rivendicata ineriva all’attività sportiva ed al contratto di allenatore
che il deferito aveva con la Società San Giovanni Gemini;
- alla luce di tali risultanze l’addebito appare dunque comprovato; di talché il deferito
appare meritevole alla condanna del minimo della pena edittale stabilito dall’art. 15
CGS, commi 1 e 2;
- invece, per quanto riguarda il secondo deferimento non risulta comprovato oltre ogni
ragionevole dubbio il contestato abbandono della guida tecnica della predetta società, a
fronte delle dichiarazioni rese e dai comportamenti assunti dal Presidente della stessa
P.Q.M.
dichiara il sig. VINCENZO DI MARCO responsabile della violazione della clausola
compromissoria e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 25/03/2009,
oltre all’ammenda di 500,00€.
Lo proscioglie da ogni altro addebito.