F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 25 settembre 2009 Procedimento disciplinare a carico di FRANCO FABBRI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 29 del 25 settembre 2009
Procedimento disciplinare a carico di FRANCO FABBRI
– Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Fabbri è stato deferito per violazione dell’art. 1, commi 1 e 3, del
CGS, e dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 38,
comma 4, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/08, attività di
tecnico a favore di due diverse società: la Spal 1907, come da regolare tesseramento, e
la Scuola Calcio della Audax Dribbling;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi tre.
Ritenuto che:
- risulta documentalmente comprovato che il deferito, nella stagione sportiva 2007/08, ha
svolto l’attività di tecnico a favore di due diverse società: per la Spal 1907, come da
regolare tesseramento, e, di fatto, per la Scuola Calcio della Società Audax Dribbling;
- risulta documentalmente il tesseramento per la Spal 1907;
- risulta comprovato dalle dichiarazioni rese dal presidente dell’Audax Dribbling lo
svolgimento delle funzioni tecniche per la Scuola Calcio
P.Q.M.
dichiara il sig. FRANCO FABBRI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/12/2008.