F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo – Provvedimento disciplinare a carico di ROSELLINI FRANCESCO
F.I.G.C. - SETTORE TECNICO - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it
Provvedimento del Comitato Esecutivo - Provvedimento disciplinare a carico di
ROSELLINI FRANCESCO
- Premesso che:
- in data 30/10/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’
A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Rosellini Francesco tesserato per la Stagione
Sportiva 2002/2003 per la Società U.S. Santa Maria a Monte 1922, come allenatore
responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma
queste erano state svolte dal Sig. Caponi Alessandro che non era abilitato allenatore;
- in data 3/12/2002 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di
verificare se effettivamente il Sig. Caponi aveva svolto attività tecnica quale responsabile
della prima squadra della Società U.S. Santa Maria a Monte 1922 e se il Sig. Rosellini si era
reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 14/2/2003 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli
atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 3/12/2002 del Settore Tecnico;
considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono prove certe e
documentate che il Sig. Caponi ha allenato la Società U.S. Santa Maria a Monte 1922 con le
mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Rosellini si è reso
corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Rosellini nella sua memoria difensiva,
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
IL NON LUOGO A PROCEDERE nei confronti del Sig. ROSELLINI FRANCESCO.