F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo – Provvedimento disciplinare a carico di FERRARA STEFANO

F.I.G.C. - SETTORE TECNICO - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo - Provvedimento disciplinare a carico di FERRARA STEFANO - Premesso che: - in data 17/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., sull’ attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Ferrara Stefano a favore della Società G.S. Pro Livorno 1919 per cui ha assunto vincolo di tesseramento e nello stesso tempo di avere svolto attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori per diverse altre Società violando così i regolamenti in essere; - in data 23/1/2003 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Ferrara aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società G.S. Pro Livorno 1919 e nello stesso tempo aveva svolto anche un ‘altra attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori per diverse altre Società; - in data 18/3/2003 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 23/1/2003 del Settore Tecnico; considerato che: - dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Ferrara aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società G.S. Pro Livorno 1919 e nello stesso tempo aveva svolto anche un’ altra attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori per diverse altre Società in violazione delle norme; - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Ferrara nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. FERRARA STEFANO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.
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