F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo – Provvedimento disciplinare a carico di FERRARA STEFANO
F.I.G.C. - SETTORE TECNICO - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it
Provvedimento del Comitato Esecutivo - Provvedimento disciplinare a carico di
FERRARA STEFANO
- Premesso che:
- in data 17/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’
A.I.A.C., sull’ attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Ferrara Stefano a
favore della Società G.S. Pro Livorno 1919 per cui ha assunto vincolo di tesseramento e nello
stesso tempo di avere svolto attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei
calciatori per diverse altre Società violando così i regolamenti in essere;
- in data 23/1/2003 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di
verificare se effettivamente il Sig. Ferrara aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore
della Società G.S. Pro Livorno 1919 e nello stesso tempo aveva svolto anche un ‘altra attività
collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori per diverse altre Società;
- in data 18/3/2003 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli
atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 23/1/2003 del Settore Tecnico;
considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Ferrara
aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società G.S. Pro Livorno 1919 e
nello stesso tempo aveva svolto anche un’ altra attività collegata al trasferimento ed al
collocamento dei calciatori per diverse altre Società in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Ferrara nella sua memoria difensiva,
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. FERRARA STEFANO la sanzione della squalifica fino al 30
NOVEMBRE 2003.