F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo – Provvedimento disciplinare a carico di BACCHIO ROBERTO
F.I.G.C. - SETTORE TECNICO - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it
Provvedimento del Comitato Esecutivo - Provvedimento disciplinare a carico di
BACCHIO ROBERTO
- in data 31/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’
A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Bacchio Roberto senza essere tesserato per la
Stagione Sportiva 2002/2003 con la Società G.S. San Biagio Di Bella, ha svolto attività come
allenatore, permettendo altresì al Sig. Zegna Roberto che non era abilitato allenatore di
svolgere l’ attività di allenatore responsabile della prima squadra;
- in data 6/2/2003 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di
verificare se effettivamente il Sig. Zegna aveva svolto attività tecnica quale responsabile
della prima squadra della Società G.S. San Biagio Di Bella e se il Bacchio si era reso
corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 22/5/2003 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli
atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 6/2/2003 del Settore Tecnico;
considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Si. Zegna ha
allenato la Società G.S. San Biagio di Bella con le mansioni di allenatore responsabile della
prima squadra e che il Sig. Bacchio si è reso corresponsabile di tale attività in violazione
delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Bacchio nella sua memoria difensiva,
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. BACCHIO ROBERTO la sanzione della squalifica fino al 30
NOVEMBRE 2003.
Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte Valle D’ Aosta per gli
eventuali provvedimenti a carico della Società G.S. San Biagio Di Bella.