FIGC – CONSIGLIO FEDERALE – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.19/A DEL 31 LUGLIO 2003 e pubbl. sul sito web: www.figc.it

FIGC - CONSIGLIO FEDERALE – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.19/A DEL 31 LUGLIO 2003 e pubbl. sul sito web: www.figc.it IL CONSIGLIO FEDERALE visti i Comunicati Ufficiali nn. 144/A del 19.03.2003 e 151/A del 28.04.2003; considerato che il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 22 luglio 2003 ha deliberato, su conforme parere della CO.VI.SO.C., di non ammettere la Società A.S. ROMA S.p.A. al campionato di competenza (Serie A) per la stagione sportiva 2003/2004 per le seguenti ragioni: a) eccedenza di indebitamento per € 47.417.000,00; b) debito di cui all’art. 4 lettera b), Reg. L.N.P. € 4.285.361,64; c) debito di cui all’art 4, lettera a), Reg. L.N.P. € 2.815.488,70 (Collegio Arbitrale); d) debito scaduto conto campionato € 844.603,90; e) omesso deposito presso la L.N.P. di numero 51 liberatorie relative a tesserati; rilevato che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di competenza con lettera del 22 luglio 2003; rilevato altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal succitato Comunicato Ufficiale n. 151/A, avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso alla F.I.G.C. in data 24 luglio 2003; preso atto che la società nel termine del 28 luglio 2003 ha prodotto documentazione tesa a comprovare l’avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui alla comunicazione sopramenzionata, e la Lega di appartenenza ha comunicato il rituale assolvimento degli adempimenti richiesti; verificata la tempestività del ricorso proposto e della successiva produzione documentale; esaminate le ragioni addotte dalla reclamante e gli elementi documentali offerti a corredo; visto il parere favorevole della CO.VI.SO.C. all’ammissione della società al campionato di competenza, avendo la stessa effettuato e dimostrato la copertura dell’indebitamento e regolarizzato nei termini gli adempimenti nei confronti della Lega di appartenenza; ritenuto di doversi conformare al suddetto parere; visto l’art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91 delibera di accogliere il ricorso della società A.S. ROMA S.p.A. e per l’effetto ammetterla al campionato di competenza.
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