FIGC – CONSIGLIO FEDERALE – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.4/A DEL 2 LUGLIO 2003 e pubbl. sul sito web: www.figc.it
FIGC - CONSIGLIO FEDERALE – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N.4/A DEL 2 LUGLIO 2003 e pubbl. sul sito web: www.figc.it
IL CONSIGLIO FEDERALE
- Sentita la relazione del Presidente in merito agli ultimi avvenimenti relativi al contenzioso
instauratosi tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società Calcio Catania;
- Vista la delibera adottata dalla Giunta Nazionale del CONI n. 244 in data 1 luglio 2003 con
l’allegata relazione sulla situazione della controversia tra il Calcio Catania S.p.A. e la
F.I.G.C.;
- Ritenuto di dover riaffermare e ribadire il principio, più volte espresso dal Consiglio
Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI, dell’autonomia dell’Ordinamento e della
Giustizia Sportiva in ordine a provvedimenti e controversie di carattere sportivo;
- Preso atto delle positive considerazioni espresse dalla Giunta Nazionale sull’operato degli
organi amministrativi della F.I.G.C. in ordine alla puntuale applicazione delle decisioni
adottate dagli organi federali giustiziali e di garanzia;
- Preso altresì atto del rilievo formulato dalla Giunta Nazionale del CONI nell’ambito dei
propri poteri di vigilanza e controllo di cui al d.lgs. 242/99 e dell’art. 23 comma 3 dello
Statuto CONI, circa il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/CF adottato nella
riunione del 22 maggio 2003, con il quale la Corte Federale della F.I.G.C. aveva accolto i
ricorsi proposti da otto società militanti nel campionato nazionale di Serie B avverso la
decis ione della Commissione d’Appello Federale in merito alla gara Catania - Siena
disputatasi il 12 aprile 2003;
- Considerato che il predetto rilievo si concretizza in una valutazione di difformità del
richiamato provvedimento della Corte Federale rispetto alla normativa federale nella parte in
cui, in ragione di alcune lacune e disarmonie dell’ordinamento federale evidenziate dallo
stesso provvedimento ed attinenti alla tutela di diritti fondamentali, avrebbe alterato i confini
della competenza funzionale degli organi federali di giustizia e garanzia;
- Preso atto dell’invito rivolto alla F.I.G.C. dalla Giunta Nazionale del CONI a rimuovere, in
via di autotutela e con la massima sollecitudine, l’enunciato provvedimento della Corte
Federale e ad attivarsi al fine di colmare le evidenziate lacune dell’ordinamento federale;
- Preso atto altresì che la Giunta Nazionale del CONI ha individuato nella Camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport prevista dall’art. 12 dello Statuto CONI, la sede
naturale ove possono essere riviste le decisioni di ultima istanza della giustizia federale ed
ha conseguentemente invitato la F.I.G.C. a ricondurre con la massima urgenza nella naturale
sede sportiva la controversia con la società Calcio Catania S.p.A.;
- Ritenuto di dover aderire agli inviti rivolti dalla Giunta Nazionale del CONI;
- Ritenuto altresì che l’adesione agli inviti della Giunta Nazionale del CONI e la conseguente
rimozione degli effetti della sopra richiamata decisione della Corte Federale, costituiscono
nello stesso tempo adempimento a quanto disposto dal TAR della Sicilia – Sezione di
Catania con ordinanza n. 958 del 5 giugno 2003 e conseguente decreto presidenziale di
esecuzione n. 1106 del 30 giugno 2003, tenuto conto dell’intervenuta caducazione dello
stesso provvedimento oggetto del ricorso proposto della società Catania innanzi lo stesso
TAR della Sicilia, con conseguente cessazione della materia del contendere innanzi alla
giustizia amministrativa;.
- Visto l’art. 24 dello Statuto;
DELIBERA
1. Di annullare il disposto della Corte Federale di cui al C.U. n. 12 /CF del 22 maggio
2003, relativo al punteggio della gara Catania – Siena del 12 aprile 2003, con la
conseguente attribuzione del punteggio stabilito per la stessa gara dalla C.A.F.,
assegnazione alla società Calcio Catania di due punti in più in classifica, e
riconoscimento dei seguenti punteggi finali nella classifica del campionato di Serie B al
termine della stagione sportiva 2002-2003: Siena punti 67; Catania punti 46, e
conseguentemente ammettere, allo stato, ed in forza della richiamata decisione della
Commissione d’Appello Federale, la società Calcio Catania al compimento degli
ordinari adempimenti previsti dalle disposizioni federali e di Lega per l’iscrizione al
campionato di Serie B;
2. Di devolvere – ai sensi dell’art. 27 dello Statuto – al Collegio Arbitrale amministrato
dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport di cui all’art. 12 dello Statuto
CONI, ogni conseguente provvedimento in ordine alla decisione della Commissione
d’Appello Federale relativa alla gara Catania Siena del 12 aprile 2003 e la soluzione in
via d’urgenza della controversia con la società Calcio Catania e con le società
controinteressate, confermando conseguentemente l’intervenuta adesione della F.I.G.C.
al procedimento arbitrale già promosso da terzi;
3. Di confermare il mandato già conferito nelle riunioni del 5 e del 26 giugno 2003 agli
uffici federali di predisporre – di concerto con le componenti federali - gli interventi
ritenuti necessari per colmare le lacune e le disarmonie delle Carte Federali, come
rilevate dalla Corte Federale e ribadite dalla Giunta Nazionale del CONI, sottoponendo
ad un prossimo Consiglio Federale il relativo testo per l’approvazione.
DA’ MANDATO
- Al Presidente Federale di trasmettere copia della presente delibera alla Giunta Nazionale del
CONI, al Presidente della seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia, Sezione staccata di Catania e al commissario ad acta, Sottosegretario del Ministero
per i beni e le attività culturali on. Dott. Mario Pescante;
- Al segretario della federazione di trasmettere alla Giunta Nazionale del CONI copia dei
verbali delle riunioni del Consiglio Federale del 5 giugno 2003, del 26 giugno 2003;
- Al Presidente Federale, d’intesa con i vice presidenti, di adottare ogni ulteriore
provvedimento che si renda necessario per porre in esecuzione la presente delibera e per
affermare in ogni competente sede l’autonomia dell’ordinamento sportivo.