FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 – Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 e sul sito web: www.lnd-crl.it RECLAMO DEL CALCIATORE RIBOLI IVAN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DALLA S.C. SONCINO

FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 - Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 e sul sito web: www.lnd-crl.it RECLAMO DEL CALCIATORE RIBOLI IVAN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DALLA S.C. SONCINO Il Comitato Regionale Lombardia L.N.D. ha respinto, con provvedimento del 16.06.2004, la richiesta di svincolo dalla S.S. Soncino, per inattività, presentata dal calciatore Riboli Ivan, nato il 27.07.1985, non essendovi stata allegata, come prescritto dall’art. 109 delle N.O.I.F., la ricevuta della raccomandata inoltrata alla Società di appartenenza. Avverso tale decisione il calciatore ha presentato ricorso a questa ommissione non adducendo alcun motivo a sostegno della sua istanza e non rmettendo la ricevuta della raccomandata attestante l’invio dell’istanza di svincolo del 4.06.2004 alla società S.S. Soncino. La Commissione Preso atto che: • il reclamo di cui in epigrafe appare del tutto generico; • non è stata prodotta la ricevuta della raccomandata attestante l’invio di copia dell’istanza di svincolo del 4.06.2004 alla S.S. Soncino; P.Q.M. La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore Riboli Ivan avverso la decisione del Comitato Regionale Lombardia L.N.D. di rigetto della sua istanza di svincolo, per inattività, dalla S.S. Soncino e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. La tassa reclamo va incamerata
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