FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 – Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 e sul sito web: www.lnd-crl.it RECLAMO DEL CALCIATORE CREMASCHINI MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 n.o.i.f. DALLA S.C. SONCINO
FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 - Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 e sul sito web: www.lnd-crl.it
RECLAMO DEL CALCIATORE CREMASCHINI MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 n.o.i.f. DALLA S.C. SONCINO
Con atto del 28/6/2004 il calciatore Cremaschini Michele ha proposto reclamo avverso la reiezione della propria istanza di svincolo per inattività dalla S.C. Soncino motivata dalla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata attestante l’invio dell’istanza alla controparte.
Osserva la Commissione che il reclamante nulla ha dedotto a sostegno del reclamo, né ha motivato la propria doglianza.
Il reclamo stesso, in quanto privo di motivi, va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo;
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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