FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 – Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 17 del 28/10/2004e sul sito web: www.lnd-crl.it RECLAMO DEL CALCIATORE ROMANO ROBERTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA POL. SORDIO

FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2004/2005 - Decisione pubblicata SUL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Comunicato Ufficiale N° 17 del 28/10/2004e sul sito web: www.lnd-crl.it RECLAMO DEL CALCIATORE ROMANO ROBERTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA POL. SORDIO Con atto in data 30.06.2004, il calciatore Romano Roberto, nato il 9.05.1980, ricorreva alla Commissione Tesseramenti per ottenere la riforma del provvedimento del 16.06.2004 con il quale il Comitato Regionale Lombardia aveva respinto la sua richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F. dalla Polisportiva Sordio. La Commissione Tesseramenti, esaminati gli atti, verificata la regolarità della notifica alla controparte e del pagamento della tassa di reclamo, ritiene il ricorso fondato. Infatti, il giocatore a dimostrazione della regolare costituzione del contraddittorio dinanzi al competente Comitato allega alla odierna domanda oltre alla ricevuta di invio della raccomandata anche la cartolina attestante il ricevimento da parte della Società controinteressata dell’istanza di svincolo presentata dinanzi il Comitato Regionale Lombardia. Per costante ed univoca giurisprudenza della Commissione Tesseramenti il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. della ricevuta della raccomandata inviata alla società di appartenenza del giocatore dedotto quale motivo di Rigetto della richiesta medesima, può essere sanato in sede di ricorso con l’allegazione di detta ricevuta. Nel merito la Commissione rileva che dinanzi al Comitato Regionale Lombardia la Società non ha proposto opposizione alla richiesta di svincolo nei modi e nei tempi previsti dalle norme federali e, di conseguenza, trova applicazione l’art. 109, n. 5, N.O.I.F., secondo il quale la mancata opposizione “è considerata adesione alla richiesta del calciatore”. Vale il caso di rilevare cha anche in questa sede la Società nulla dichiara. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, visti gli artt. 43 e 44 del Codice di Giustizia Sportiva e l’art. 109 N.O.I.F.: a. accoglie il ricorso del calciatore Romano Roberto, nato il 9.05.1980, dichiarando per l’effetto lo svincolo del medesimo atleta della Pol. Sordio; b. ordina restituirsi la tassa di reclamo e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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