FIGC – Presidente Federale – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.49/A DEL 5 AGOSTO 2003 e pubbl. sul sito web: www.figc.it
FIGC - Presidente Federale – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N.49/A DEL 5 AGOSTO 2003 e pubbl. sul sito web: www.figc.it
Il Presidente Federale
Vista la delibera del Consiglio Federale in data 31.07.2003 pubblicata sul C.U. 43/A di pari
data;
Preso atto che, con provvedimento assunto dall’arbitro unico Prof. Avv. Maurizio Benincasa, in
data 4.08.2003, nel procedimento arbitrale promosso presso la Camera di Conciliazione ed
Arbitrato dello Sport del CONI dal Paternò Calcio S.r.l. ai sensi dell’art. 27, comma 4 dello
Statuto, è stata annullata la pronuncia della Corte Federale di cui al C.U. n. 12/CF del
22.05.2003 concernente la gara Pescara-Paternò del 19.04.2003;
Considerato che, a seguito del predetto lodo arbitrale, è stata confermata la decisione della
Commissione D’Appello Federale inerente la stessa gara con il ripristino del risultato sancito da
tale pronuncia, così riconoscendosi il diritto della società Paternò Calcio S.r.l. a partecipare nella
corrente stagione sportiva al Campionato di Serie C1;
Ritenuto necessario adottare con urgenza i conseguenti provvedimenti, come previsto dal C.U n.
43/A del 31.07.2003;
Sentiti i Vice Presidenti;
Visto l’art. 21, comma 3 dello Statuto
d e l i b e r a
La società Paternò Calcio S.r.l. è ammessa a partecipare al Campionato di Serie C1 (stagione
sportiva 2003-2004), formalizzando eventuali ed ulteriori adempimenti a tal fine richiesti dalla Lega
Professionisti Serie C.
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.