FIGC – Presidente Federale – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.49/A DEL 5 AGOSTO 2003 e pubbl. sul sito web: www.figc.it

FIGC - Presidente Federale – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.49/A DEL 5 AGOSTO 2003 e pubbl. sul sito web: www.figc.it Il Presidente Federale Vista la delibera del Consiglio Federale in data 31.07.2003 pubblicata sul C.U. 43/A di pari data; Preso atto che, con provvedimento assunto dall’arbitro unico Prof. Avv. Maurizio Benincasa, in data 4.08.2003, nel procedimento arbitrale promosso presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport del CONI dal Paternò Calcio S.r.l. ai sensi dell’art. 27, comma 4 dello Statuto, è stata annullata la pronuncia della Corte Federale di cui al C.U. n. 12/CF del 22.05.2003 concernente la gara Pescara-Paternò del 19.04.2003; Considerato che, a seguito del predetto lodo arbitrale, è stata confermata la decisione della Commissione D’Appello Federale inerente la stessa gara con il ripristino del risultato sancito da tale pronuncia, così riconoscendosi il diritto della società Paternò Calcio S.r.l. a partecipare nella corrente stagione sportiva al Campionato di Serie C1; Ritenuto necessario adottare con urgenza i conseguenti provvedimenti, come previsto dal C.U n. 43/A del 31.07.2003; Sentiti i Vice Presidenti; Visto l’art. 21, comma 3 dello Statuto d e l i b e r a La società Paternò Calcio S.r.l. è ammessa a partecipare al Campionato di Serie C1 (stagione sportiva 2003-2004), formalizzando eventuali ed ulteriori adempimenti a tal fine richiesti dalla Lega Professionisti Serie C. La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
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