.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIOHE DELLA SOUALIFICA PER N. 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GOBBA PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA PRO SESTO/PONTEDERA DEL 6.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. (95/C del 24.11 .1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIOHE DELLA SOUALIFICA PER N. 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GOBBA PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA PRO SESTO/PONTEDERA DEL 6.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. (95/C del 24.11 .1999) L'A.C. Pro Sesto ha proposto rituale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 24 novembre 1999, con la quale ò stata confermata la sanzione di sei giornate di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo (C.U. n. 75 del 10 novembre 1999) al calciatore Gobba Paolo per condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara tenuta nel corso dell'incontro Pro Sesto/Pontedera del 6.11 .1999. Pur senza contestare l'obiettività dei fatti come risultanti dagli atti ufficiali, la società ricorrente ritiene eccessiva la sanzione inflitta, sia perché non si ò tenuto alcun conto delle circostanze che hanno determinato la reazione del Gobba, sia perché avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione i suoi ottimi precedenti. Ritiene questa Commissione che una serena e attenta valutazione dell'episodio possa portare ad una riduzione della sanzione inflitta, che si valuta equo fissare definitivamente in quattro giornate di squalifica. Per questi motivi la C.A.F accoglie l'appello come sopra proposto dell'A.C. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano), riducendo a n. 4 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Gobba Paolo. Ordina restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it