.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 APPELLO DEL G.S. A.C.O. SAN FILIPPO NERI AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE FINO AL 13.12.2006 AL CALCIATORE FLAVIO NAPOLI E FINO AL 13.6.2006 AI CALCIATORI CAMPANELLI DAVIDE E POMPA MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 3 del 17.7.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 APPELLO DEL G.S. A.C.O. SAN FILIPPO NERI AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE FINO AL 13.12.2006 AL CALCIATORE FLAVIO NAPOLI E FINO AL 13.6.2006 AI CALCIATORI CAMPANELLI DAVIDE E POMPA MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 3 del 17.7.2003) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in data 17 luglio 2003, rigettava l’appello proposto dal G.S. A.C.O. San Filippo Neri e confermava le pene irrogate ai calciatori Napoli Flavio, Campanella Davide e Pompa Marco dal Giudice Sportivo di 1° Grado, con decisione del 12 giugno 2003, in merito alla gara San Filippo Neri/Riano Calcio del 3.6.2003. Rilevava il Giudice Sportivo di 2° Grado come il referto arbitrale - confermato in sede di audizione dinanzi al medesimo Giudice Sportivo dal Direttore di gara - facesse piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 31, lett. a1), C.G.S., conseguendone l’irricevibilità delle censure formulate dall’appellante, tutte sostanzialmente volte a prospettare una ricostruzione dell’accaduto nel corso dell’incontro San Filippo Neri/Riano Calcio diversa e contrastante rispetto a quella di cui agli atti ufficiali di gara. Riteneva inoltre, in merito alla commisurazione della pena, che la sanzione determinata dal giudice inferiore fosse equa in relazione al contenuto del referto arbitrale e del supplemento. Avverso tale decisione, in data 23 luglio 2003, il G.S. A.C.O. San Filippo Neri interponeva tempestivamente reclamo alla C.A.F., affidato a quattro motivi. Con il primo motivo, si censurava la decisione del Giudice Sportivo per il fatto che il reclamo fosse stato posto in discussione senza che la società reclamante fosse stata posta a conoscenza degli esiti dell’audizione resa dall’arbitro della gara dinanzi al medesimo giudice d’appello, da cui sarebbe risultato leso in maniera decisiva il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa. Con il secondo motivo si lamentava che la decisione d’appello avesse rigettato il reclamo sostanzialmente omettendo qualsivoglia motivazione in ordine alle molteplici e specifiche censure sollevate. Con il terzo motivo si chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare e l’invio degli atti al competente Ufficio Indagini, onde far piena luce sui comportamenti della squadra avversaria del San Filippo Neri nella gara incriminata: comportamenti che non sembrano assolutamente suffragare le tesi accusatorie del Direttore di gara. Con il quarto motivo, infine, si chiedeva una nuova valutazione in merito alla commisurazione della pena, denunciandosi la sanzione irrogata quale esageratamente affittiva rispetto alla giovanissima età degli atleti sanzionati. Il gravame è inammissibile per quanto attiene ai motivi secondo, terzo e quarto, con i quali si reitera dinanzi alla C.A.F. la richiesta di una nuova e più clemente valutazione dei fatti e delle circostanze rilevanti per la commisurazione della pena, e quindi un terzo grado di giudizio, in contrasto con il ruolo della C.A.F. di giudice (ordinariamente) di sola legittimità. In particolare va poi rilevato come le censure sollevate in secondo grado non siano state affatto rigettate senza motivazione, posto che il Giudice Sportivo ha puntualmente rilevato come la fede privilegiata che assiste il referto arbitrale fosse da sé sola sufficiente a precludere l’esame dell’articolata impugnazione proposta dal G.S. A.C.O. San Filippo Neri, in toto imperniata sul tentativo di avvalorare una ricostruzione dei fatti contrastante con quella attestata nel referto. Tanto meno potrà la C.A.F. soffermarsi su questo profilo, e neppure sulla censura - parimenti volta a porre in discussione il principio generalissimo della forza probatoria privilegiata degli atti ufficiali di gara - che lamenta la mancata sospensione del procedimento disciplinare ed il mancato invio degli atti al competente Ufficio Indagini, ad opera del Giudice Sportivo di 2° Grado. Infondato è invece il primo motivo di gravame, essendo orientamento giurisprudenziale costante di questa Commissione d’Appello Federale quello per cui la parte appellante non ha un diritto processuale perfetto né a presenziare né ad essere posta a conoscenza degli esiti dell’audizione del Direttore di gara disposta dal giudice d’appello, non rientrando tali elementi nella garanzia del contraddittorio di cui gode la parte soggetta a procedimento disciplinare. Il diritto di difesa si compendia infatti nella garanzia di essere assistiti da persona di fiducia (art. 30, comma 6, C.G.S.) e di essere ascoltati, a richiesta, in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli dinanzi al Giudice Sportivo (art. 30, comma 5, C.G.S.); per contro, non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate (art. 30, comma 4, C.G.S.), il che esclude tanto il diritto di presenziare alla deposizione integrativa dell’arbitro quanto quello di essere posti a conoscenza dei suoi esiti. Non è certo contestabile, come quanto sostenuto dalla società appellante, che l’art. 32, comma 6, C.G.S. riconosca ai ricorrenti ed alle controparti del procedimento di seconda istanza il diritto di prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi gli eventuali supplementi di rapporto. Bisogna rilevare, tuttavia, che i supplementi cui fa riferimento la norma in esame sono quelli eventualmente acquisiti non nel corso dello stesso giudizio di seconda istanza, ma del giudizio di prima istanza. Le esigenze di speditezza tipiche del procedimento sportivo non consentono, infatti, i rallentamenti dovuti alla presa di visione degli atti acquisiti nel corso dello stesso procedimento cui si riferisce la richiesta e gli ulteriori rallentamenti dovuti ad eventuali nuove deduzioni delle parti. Tale visione e tali nuove difese sono per contro in ogni caso garantite in vista del giudizio di terza istanza; là dove, peraltro, va rilevato come nel caso de quo la deduzione in proposito sollevata dinanzi alla C.A.F. - per cui dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado l’arbitro avrebbe “modificato sostanzialmente il racconto sulle modalità di svolgimento dei fatti” - non trova punto riscontro nella realtà, avendo anzi l’arbitro “confermato totalmente referto e supplemento” e quindi mantenuto inalterata, alla virgola, la ricostruzione dei fatti esposta nel referto: sì che l’ottenuta visione degli esiti dell’audizione del Direttore di gara non risulta affatto idonea a fondare qualunque censura nel merito alla decisione odiernamente impugnata, conseguendone l’irrilevanza del presunto vizio processuale dedotto dall’appellante. Prova della fondatezza della tesi appena esposta (su cui v. già la decisione della C.A.F. del 12 maggio 2003, Polisportiva Pro Valdiano Calcio, Com. Uff. n. 43/C) risiede infine nella previsione - dell’art. 33, comma 2, C.G.S. - per cui nel giudizio innanzi a questa Commissione è riconosciuto alle parti il diritto di avere copia dei (soli) documenti uifficiali, ma non anche dei nuovi atti eventualmente acquisiti nel corso del giudizio. In ordine al quarto motivo di ricorso, infine, la censura si fonda sulla individuazione (rectius: sulla pretermissione di alcuni) degli elementi giuridico-fattuali da prendere in considerazione in vista della commisurazione della pena irrogata ai calciatori. In effetti, pare che - pur a fronte dell’innegabile gravità della condotta sanzionata - la giovanissima età dei calciatori imponga una più benevola valutazione del complesso dei fatti ascritti ai calciatori suddetti. Il motivo va pertanto accolto, riducendosi conseguentemente la sanzione inflitta al calciatore Flavio Napoli fino al 13.12.2005 e le sanzioni inflitte ai calciatori Davide Campanelli e Marco Pompa fino al 13.6.2005. Per questi motivi, la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello come sopra proposto dal G.S. A.C.O. San Filippo Neri di Roma, riducendo la sanzione inflitta al calciatore Flavio Napoli fino al 13.12.2005 e le sanzioni inflitte ai calciatori Davide Campanelli e Marco Pompa fino al 13.6.2005. Dispone restituirsi la tassa versata.
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