LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.43 LND DEL 6 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DELLA CALCIATRICE Alessandra PALLOTTI/VALDARNO C.F.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.43 LND DEL 6 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DELLA CALCIATRICE Alessandra PALLOTTI/VALDARNO C.F. Con reclamo datato 24/06/2003, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, la sig.ra Pallotti Alessandra, chiedeva la condanna dell'A.S. Valdarno C.F. al pagamento residuo degli emolumenti previsti nell'Accordo Economico datato 19.08.2002; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. La società controinteressata in data 07.07.2003 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali giustificava la mancata erogazione dei compensi nei confronti della reclamante, dichiarando che la stessa aveva interrotto la prestazione sportiva immotivatamente ed arbitrariamente prima del termine della stagione. Con memoria depositata in data 09.09.03 la reclamante replicava che l'interruzione dell'attività sportiva era avvenuta a seguito di un infortunio al ginocchio, verificatosi nel corso di un incontro ufficiale il giorno 06.01.03 a causa del quale la medesima veniva sottoposta ad intervento chirurgico. Dopo l'infortunio la reclamante, si sottoponeva a terapie riabilitative presso il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione di Magli M. e Giannini E. & C. di Vecchiano (PI), ciò con il consenso della società sportiva documentalmente provato con missiva data 10.01.2003 inviata al Centro medesimo ed allegata agli atti. La circostanza che la società fosse a conoscenza delle cure cui la reclamante avrebbe dovuto sottoporsi è stata ulteriormente confermata dal fatto che la società medesima richiedeva all'assicurazione il rimborso delle spese diagnostiche e di riabilitazione fisioterapica sostenute. Per ciò che attiene invece all'ammontare della somma da corrispondere, ci si deve necessariamente riferire alle cifre indicate nell'accordo economico stipulato tra le parti. In esso è previsto espressamente che l'importo annuo lordo da corrispondersi alla calciatrice sia di € 2.340,00, suddiviso in nove rate mensili. Il fatto che la società nelle proprie controdeduzioni sostenga di aver versato una somma pari a € 1.482,42 (invece dei 1.040,00, sostenuti dalla reclamante) non è stato documentalmente provato così come previsto dall'art. 21bis comma 7 del regolamento L.N.D. Inoltre a nulla rilevano le contestazioni sollevate dalla società controinteressata in ordine all'ipotetico adeguamento del compenso al periodo di tempo effettivo della prestazione sportiva, nonchè alla possibilità di compensare il credito residuo della reclamante con quello sorgente dall'asserito danno subito dalla società a seguito dell'interruzione della prestazione sportiva. Infatti, come già sopra osservato, l'eventuale danno patito dalla società, non può in alcun modo essere messo in relazione con un inadempimento colposo della reclamante, visto che il motivo dell'interruzione della prestazione sportiva va ricondotto all'infortunio subito nel corso di una gara ufficiale, pertanto dipendente dall'attività sportiva. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il ricorso, condannando la Società Valdarno C.F. a corrispondere alla sig.ra Alessandra PALLOTTI la somma di € 1.300,00, quale importo residuo della somma lorda annuale dovuta in base ad accordo economico. Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.
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