LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.43 LND DEL 6 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TETI/A.C.CASTELLETTESE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N.43 LND DEL 6 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it
Decisioni della Commissione Accordi Economici
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TETI/A.C.CASTELLETTESE
Con reclamo del 07/07/2003 inoltrato in pari data a mezzo raccomandata a.r. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici ed a quest’ultima pervenuto il successivo 09/07/2003, il sig.Francesco TETI chiedeva la condanna della A.C.CASTELLETTESE al pagamento dei compensi arretrati maturati in euro 6.000,00 per la Stagione Sportiva 2002/03, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter, comma 6 delle NOIF. Accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art.21 bis, comma 5, del Regolamento della L.N.D. pari a Euro 50,00. Nulla la Società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva.
Il reclamo deve essere accolto.
Il calciatore a supporto della propria pretesa, ha eccepito il mancato pagamento da parte della A.C.CASTELLETTESE del 70% del compenso annuo lordo con questa convenuto nell’accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2002/03; tale circostanza, peraltro non contestata dalla resistente, determina il diritto del reclamante ad ottenere l’accoglimento della domanda di condanna della Società al pagamento delle mensilità non onorate.
Valga per tutte il richiamo del citato art.21 bis del Regolamento della L.N.D. che regola la fattispecie versata in giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Acordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara la A.C.CASTELLETTESE tenuta a corrispondere al Sig.Francesco TETI l’importo di Euro 6.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.