LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.52 LND DEL 10 Marzo 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RECLAMO DEL CALCIATORE Maurizio PORCU/U.S.C.CORIGLIANO SCHIAVONEA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.52 LND DEL 10 Marzo 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RECLAMO DEL CALCIATORE Maurizio PORCU/U.S.C.CORIGLIANO SCHIAVONEA con reclamo datato 20 Dicembre 2002, inoltrato il successivo 23 Dicembre 2002, a mezzo Racc. A.R., tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, ed a quest’ultima pervenuto il giorno 3 Gennaio 2003, il sig. Maurizio PORCU ha chiesto la condanna della Società U.S.CORIGLIANO SCHIAVONEA al pagamento del rimborso spese, sostenute, secondo l’assunto del reclamante, con riferimento alle prestazioni sportive rese in favore della Società convenuta, nel periodo intercorrente tra novembre 2001 e maggio 2002, durante la stagione 2001-2002. Spese che il calciatore quantificava, nel proprio atto introduttivo, in €. 6.189,48, producendo, altresì, titolo di credito di pari importo, esigibile alla scadenza della Stagione Sportiva, rilasciato dalla società a titolo di garanzia, con l’importo indicato in Lire, anziché in Euro. Alla riunione del 1 marzo 2003 compariva personalmente il ricorrente, che aveva tempestivamente chiesto di essere sentito, assistito dal legale di fiducia, il quale, alla luce delle precisazioni rese spontaneamente dal tesserato alla Commissione, precisava la domanda originaria, quantificando la medesima in € 4.000,00, chiedendo inoltre che il giudizio venisse reso in via equitativa. Dai chiarimenti acquisiti è inoltre emerso che la Società ha comunque provveduto, nel periodo di tesseramento del Porcu, a garantirgli vitto e alloggio, corrispondendo, altresì, al calciatore un modesto rimborso spese imputato ai mesi di novembre e dicembre 2002. L’effettività delle prestazioni del Porcu è confermata dalla consultazione della pubblicazione relativa al Campionato di Serie D, stagione 2001-2002, dalla quale si evince la partecipazione dell’atleta a n.16 gare di campionato. La Società convenuta, non si costituiva, né era presente, senza svolgere, comunque, alcun tipo di attività difensiva. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici, in via equitativa, tenuto conto delle prestazioni svolte dal reclamante, della loro continuità e durata, determina in €. 2.250,00 la somma che la Società U.S.C.CORIGLIANO SCHIAVONEA è tenuta a corrispondere al Sig. Maurizio Porcu.
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