LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.52 LND DEL 10 Marzo 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Marco MAGGINI/A.C.COMPRENSORIO STABIA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.52 LND DEL 10 Marzo 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Marco MAGGINI/A.C.COMPRENSORIO STABIA con reclamo datato 25 Gennaio 2003, inoltrato in pari data a mezzo Racc.A.R. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, ed a quest’ultima pervenuto il giorno 30, stesso mese, il sig.Marco MAGGINI, ha chiesto la condanna della Società A.C.COMPRENSORIO STABIA al pagamento dei rimborsi spese non ricevuti, per 12 gare ufficiali disputate e 6 allenamenti settimanali svolti, relativamente al periodo 21 Febbraio 2002-6 Maggio 2002, oltre ad un premio salvezza; avanzava, inoltre, istanza di essere sentito personalmente il giorno della riunione. In data 24 Febbraio 2003, la Società faceva pervenire alla Commissione Accordi Economici, ed al reclamante, tramite fax, controdeduzioni in merito. Asseriva che non fosse mai esistito un accordo economico con il reclamante, tanto più scritto. Con il calciatore, allegava la resistente, sarebbe in realtà stato pattuito un rimborso spese di Euro 400,00 mensili, al netto del vitto ed alloggio a carico della Società ed eventuali spese per viaggi, questi a carico del calciatore. Per un ammontare totale di Euro 1000,00 (per due mesi e mezzo), integralmente percepiti in contanti dal calciatore in unica soluzione in data 28 Marzo 2002, in occasione delle festività pasquali, unitamente ad altri calciatori. Da ultimo, la Società contestava qualsivoglia accordo circa la stipulazione di un premio salvezza, chiedendo l’integrale rigetto del reclamo. La Commissione preso atto che in sede di discussione sono presenti sia il calciatore sia un delegato della Società, nella persona dell’Avv. Mazzeo, e che, alla luce di intese raggiunte tra le parti, il calciatore dichiara di rinunciare all’azione promossa nei confronti della A.C.COMPRENSORIO STABIA. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dispone il non luogo a procedere rispetto al reclamo proposto dal sig.Marco MAGGINI nei confronti della Società A.C.COMPRENSORIO STABIA per rinuncia da parte del reclamante, rinuncia accettata dalla società resistente.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it