LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 2 Aprile 2003E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Mirco PALUZZI/A.S.TERRACINA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 2 Aprile 2003E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Mirco PALUZZI/A.S.TERRACINA S.r.l. Con reclamo datato, inoltrato il 31/12/2002 a mezzo Raccomandata semplice tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, ed a quest’ultima pervenuto il successivo 3/01/2003, il Sig. Mirco PALUZZI chiedeva la condanna dell’A.S. Terracina al pagamento dei rimborsi spesa previsti nell’accordo economico regolarmente stipulato e depositato presso il Comitato Interregionale relativamente ai mesi di ottobre novembre e dicembre; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art. 21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Il calciatore, infatti, nella radicazione del reclamo, ha omesso di notificare lo stesso, tanto alla Commissione Accordi Economici quanto alla società resistente, a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, limitandosi alla forma raccomandata semplice. La società non si è costituita, né ha presenziato alla riunione di discussione. L’inosservanza della norma segnalata, rilevabile anche d’ufficio, viene sanzionata dall’ordinamento sportivo con l’inammissibilità, giusta la statuizione dell’ultima parte del comma 5 del citato art. 21 bis del Regolamento L.N.D.. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Mirco Paluzzi. Dispone, inoltre, che la tassa di reclamo venga incamerata.
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