LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 2 Aprile 2003E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Alberto MOLINARO/A.S.TERRACINA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.58 LND DEL 2 Aprile 2003E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Alberto MOLINARO/A.S.TERRACINA S.r.l. Con reclamo datato 18/12/2002, inoltrato in 19/12/2002 a mezzo Raccomandata A.R. tanto alla Società controinteressata, quanto alla Commissione Accordi Economici ed a quest’ultima pervenuto, il successivo 03/01/2003, il Sig. MOLINARO ALBERTO chiedeva la condanna dell’A.S. TERRACINA al pagamento, in proprio favore ed a carico della suddetta società, dell’indennità di trasferta e voci premiali, ai sensi dell’art. 94 – ter, punti n. 3 e 4 della NOIF, relativamente ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2002. Accludeva, inoltre, la relativa tassa prevista dall’art. 21 – bis, comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a €. 50,00, in uno con un riepilogo dettagliato dall’attività sportiva svolta per conto dell’A.S. TERRACINA S.r.l. nel periodo oggetto della domanda, fotocopia dell’accordo economico datato 26/11/2002 e ricevuta di spedizione della raccomandata alla controparte. La società si costituiva tardivamente con violazione del dettato di cui all’art. 21 bis, comma 6, Reg. L.N.D., con memoria datata 04/02/2003, inviata anche alla controparte in pari data, contestando la fondatezza della domanda di svincolo per morosità, in quanto, secondo la stessa, il Molinaro, in base all’accordo economico datato 26/11/2002, al momento della radicazione del reclamo poteva, in ipotesi, aver maturato una sola mensilità. Peraltro, la società resistente negava in radice l’esistenza di qualsivoglia morosità, affermando di avere onorato i propri impegni nei confronti del Molinaro: produceva, a sostegno del proprio assunto, copia delle quietanze relative ai mesi di Dicembre 2002 e Gennaio 2003. Quindi, secondo l’assunto della società resistente, al calciatore sarebbe anche stato corrisposto, anticipatamente, anche il rimborso spese relative al gennaio 2003. All’udienza del 01/03/2003 compariva personalmente il calciatore Molinaro, il quale insisteva per l’accoglimento del reclamo, con riferimento, tanto alla domanda di svincolo, quanto al riconoscimento dei rimborsi forfetari di spese e voci premiali maturate. Affermava, inoltre, che le ricevute relative ai rimborsi spese di dicembre 2002 e gennaio 2003 dovevano considerarsi false e/o falsificate, poiché, pur riconoscendo la propria sottoscrizione, questa era stata dallo stesso apposta su modelli firmati in bianco nel corso della stagione 2001-2002. In ogni caso, ribadiva di non aver ricevuto alcun rimborso relativo alle stagione 2002/2003. Nessuno era presente per l’A.S. Terracina S.r.l., che nella memoria di costituzione, peraltro, non ha contestato le prestazioni sportive rese dal calciatore. Il reclamo merita parziale accoglimento. Dalla documentazione prodotta dal reclamante, si può validamente presumere che questi abbia partecipato a n. 13 gare del campionato nazionale dilettanti per la stagione sportiva 2002/2003 al pari di n. 4 gare di Coppa Italia,prospettazione sulla quale la resistente nulla ha replicato. Pertanto, il calciatore ha diritto ad un rimborso per le proprie prestazioni sportive pari a €. 1.239,52. Risulta, quindi, parzialmente fondata la domanda riguardante i rimborsi forfetari di spesa e di indennità di trasferta, limitatamente ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2003, così come richiesto nell’atto introduttivo. Si può verosimilmente ritenere,inoltre, che l’atleta abbia partecipato a n. 5 allenamenti alla settimana per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2003, con maturazione del rimborso forfetario di €. 3.663,00. Le ricevute esibite della società a sostegno della propria difesa, peraltro, solo in copia fotostatica e, quindi, senza il rispetto del dettato dell’art. 21 – bis, punto n. 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, si riferiscono a periodo temporale diverso rispetto a quello oggetto del presente ricorso. Circa i mesi rivendicati dal tesserato, invece, nessuna prova o idonea produzione, attestante l’avvenuto pagamento al calciatore, è stata posta in essere dall’A.S. Terracina S.r.l. Avuto riguardo alle quietanze prodotte dalla società, alla luce delle dichiarazioni rese dall’atleta, la Commissione ritiene opportuno rimettere all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. ogni accertamento in ordine a modalità, tempi e veridicità tanto delle sottoscrizioni apposte dal Molinaro sulle dichiarazioni di quietanza prodotte nel presente giudizio dall’A.S. Terracina S.r.l., quanto del contenuto delle stesse. Da ultimo, con riferimento alla domanda di svincolo per “morosità”, avanzata dal Molinaro, questa, alla luce di quanto previsto dall’art. 21 – bis del Regolamento della L.N.D., letto anche l’art. 4 dell’accordo economico predisposto dalla F.I.G.C.-L.N.D., non può essere accolta. Detto rimedio, infatti, è espressamente previsto nella sola ipotesi di pattuizione di una somma annuale lorda, non già nella fattispecie di rimborsi spese e indennità di trasferta. Nella situazione che ci occupa, alla previsione del calciatore e della società sportiva, nell’accordo del 26/11/2002, di riconoscimento di somme a titolo di indennità di trasferta e rimborsi spese, consegue l’esclusione preventiva del Molinaro della facoltà di avvalersi nel corso della stagione 2002-2003 dello svincolo per morosità. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Sig. Alberto MOLINARO dichiara la A.S. TERRACINA S.r.l. tenuta al pagamento in favore del calciatore della somma complessiva di €. 4.902,52. Manda all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. affinché questo accerti modalità, tempi e veridicità tanto delle sottoscrizioni apposte dal Molinaro sulle dichiarazioni di quietanza prodotte nel presente giudizio dall’A.S. Terracina S.r.l., quanto del contenuto delle stesse. Respinge la domanda di svincolo. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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