LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.61 LND DEL 16 Aprile 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Davide MARANGON/A.S.TERRACINA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.61 LND DEL 16 Aprile 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Davide MARANGON/A.S.TERRACINA S.r.l. Con reclamo datato 14.03.2003, inoltrato il giorno successivo mediante raccomandata a.r. alla sola Commissione Accordi Economici, e pervenuto il successivo 19.03.2003, il sig. Davide Marangon chiedeva un "sollecito intervento" in relazione alla mancata corresponsione, da parte della A.S. Terracina S.r.l., degli emolumenti previsti nell'accordo regolarmente stipulato e depositato; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a euro 50,00. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Infatti il reclamante non ha allegato, come prevede il comma 5° dell'art. 21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, la prova, costituita dalla ricevuta in originale della raccomandata, che il reclamo sia stato inviato anche alla società controinteressate, A.S. Terracina S.r.l., in modo da integrarne il contraddittorio. A conferma dell’omessa rituale comunicazione, la parte resistente ha rimesso a codesta Commissione raccomandata a.r., datata 27.03.2003, nella quale nega di aver mai ricevuto l’atto de quo. Il reclamante ha invece allegato al reclamo una lettera 14.03.2003 inviata alla A.S. Terracina, il cui tenore e contenuto appaiono completamente diversi e difformi rispetto alla domanda in pari data, giunta alla Commissione. Si rileva, infine, che il reclamo inoltrato non contiene la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento. I suddetti vizi costituiscono ictu oculi inosservanza dei commi 4 e 5 dell'art. 21 bis del Regolamento L.N.D., rilevabile anche d'ufficio, e come tale sanzionata dall'ordinamento sportivo con l'inammissibilità, giusta la statuizione dell'ultima parte del comma 5 del citato art. 21 bis del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Davide Marangon. Dispone, inoltre, che la tassa di reclamo venga incamerata.
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