LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.61 LND DEL 16 Aprile 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Nicola COLETTA/F.C.CASERTANA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N.61 LND DEL 16 Aprile 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it
Decisioni della Commissione Accordi Economici
RICORSO DEL CALCIATORE Nicola COLETTA/F.C.CASERTANA
Con reclamo datato 03/03/2003, inoltrato in data 05/03/2003 alla sola Commissione Accordi Economici, ed a quest’ultima pervenuto il 11/03/2003, il calciatore COLETTA NICOLA chiedeva la condanna della società F.C. CASERTANA al pagamento di “quattro mensilità, poiché alla data del 30/11/2002 ha ricevuto una sola mensilità”.
Richiedeva, inoltre, lo svincolo per morosità.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Il calciatore a supporto delle proprie richieste, peraltro generiche e non quantificate nel preciso ammontare, ha omesso una serie di adempimenti previsti dall’art. 21 bis del Regolamento della L.N.D. a pena di inammissibilità.
Allo stesso, infatti, non è stata accompagnata la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di €. 50,00, richiesta, sempre a pena di inammissibilità, dall’art. 21 bis, comma n. 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Il reclamo de quo doveva essere, altresì, rimesso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche alla società controparte.
Agli atti, però, non vi è prova che il calciatore abbia adempiuto a tale prescrizione, stabilita, anch’essa, sotto comminatoria di inammissibilità.
Infine il calciatore ha omesso di allegare all’atto introduttivo copia dell’accordo economico.
Tale violazione, al pari delle superiori già esaminate, è sanzionata con l’inammissibilità del reclamo, sempre ai sensi della citata normativa.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal calciatore COLETTA NICOLA.