LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.90 del 17Aprile 2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE PIUBENI Manuele/U.C.CASALESE S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N.90 del 17Aprile 2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE PIUBENI Manuele/U.C.CASALESE S.r.l. La Commissione Vertenze Economiche, letti gli atti, accertatati gli adempimenti previsti, decide di respingere il ricorso per infondatezza della domanda, in quanto non provata, da alcun impegno formalmente assunto con la controparte. Si dispone che, alla delibera inviata alle parti, venga allegata copia conforme della decisione assunta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it