LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Riunione dell’1 febbraio 2003 pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Accordi Economici Vertenza calciatore Daniele FRUSTAGLI/ società U.S. Guanzatese

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Riunione dell’1 febbraio 2003 pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Accordi Economici Vertenza calciatore Daniele FRUSTAGLI/ società U.S. Guanzatese la Commissione Accordi Economici della L.N.D., nella riunione del 1° febbraio 2003, ha adottato la seguente decisione in ordine al reclamo in data 21 gennaio 2003 del calciatore Daniele Frustagli: “ La Commissione Accordi Economici, letti gli atti, verificati gli adempimenti previsti, esaminato il ricorso, rileva quanto segue: con reclamo datato 21/01/2003, inoltrato in pari data a mezzo Racc.A.R. tanto alla Società contro interessata quanto alla Commissione Accordi Economici, ed a quest’ultima pervenuto il successivo 30/01/2003, il sig. Daniele FRUSTAGLI chiedeva la condanna dell’ U.S.GUANZATESE al pagamento dei compensi arretrati maturati nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2002, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter comma 6 delle N.O.I.F.; accludeva altresì, la relativa tassa prescritta dall’art.21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a 50,00 euro. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Il calciatore, infatti, a supporto della propria pretesa, ha omesso di allegare copia dell’ accordo economico, limitandosi a fare menzione dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio Tesseramenti di questo nella parte espositiva dell’ atto introduttivo. Tale violazione, che l’ordinamento sportivo sanziona con l’inammissibilità, giusta la statuizione dell’ultima parte del comma 5 del citato art.21 bis del Regolamento L.N .D. risulta ancor più grave e radicale posto che il reclamante non ha quantificato le somme di cui ha chiesto l’accertamento, indicandone solamente i titoli da cui esse discendono ed i periodi di riferimento. Conseguentemente, considerato che la Commissione non si trova in condizione di decidere a causa della carente produzione documentale imputabile esclusivamente al Frustagli, e che tale omissione alla luce dell’ espressa previsione normativa, non può essere sanata attraverso ulteriore acquisizione, sia d’ufficio sia ad impulso di parte, il reclamo va dichiarato inammissibile, con trattenimento della tassa versata. Alla superiore conclusione consentono di pervenire numerosi principi generali del procedimento giustiziale sportivo e statuale. In primis, in considerazione del fatto che risulta indeterminata la domanda proposta con l’atto introduttivo, mancando la quantificazione degli importi rivendicati, nonché carente di allegazioni probatorio - documentali, previste a pena d’inammissibilità, nella specie l’indispensabile produzione dell’accordo economico. La natura del vizio accertato, rilevabile d’ufficio, e comunque insanabile, impone, anche per esigenze di economia processuale, e di celere tutela dei diritti coinvolti, l’immediata declaratoria, anche in assenza del decorso del termine stabilito in favore della Società resistente dal comma 6 del Regolamento. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Daniele FRUSTAGLI. Dispone, inoltre, che la tassa di reclamo venga incamerata.”
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