LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Runione del 5 aprile 2003 pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Accordi Economici Ricorso calciatore Daniele FRUSTAGLI/ società U.S. Guanzatese

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Runione del 5 aprile 2003 pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Accordi Economici Ricorso calciatore Daniele FRUSTAGLI/ società U.S. Guanzatese la Commissione Accordi Economici della L.N.D., nella riunione del 5 aprile 2003, ha adottato la seguente decisione in ordine al reclamo in data 6 marzo 2003 del calciatore Daniele Frustagli: “Con reclamo 06/03/2003, inoltrato in pari data a mezzo Racc. A.R. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, ed a quest’ultima pervenuto il successivo 11/03/2003, il Sig. Daniele Frustagli chiedeva la condanna dell’U.S. Guanzatese al pagamento dei compensi arretrati maturati nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2002, gennaio e febbraio 2003, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art. 94 ter, comma 6, NOIF. Chiedeva, inoltre, lo svincolo per morosità, essendo il debito a carico della società pari o superiore al 30% dell’ importo annuo lordo convenuto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art. 21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Nessuna delle parti è altresì comparsa alla riunione. Il reclamo deve essere accolto. Il calciatore, a supporto della propria pretesa, ha eccepito il mancato pagamento da parte della U.S. Guanzatese del 60% del compenso annuo lordo con questa convenuto nell’ accordo economico relativo alla stagione 2002- 2003; tale circostanza, peraltro non contestata dalla resistente, determina il diritto del reclamante ad ottenere l’accoglimento tanto della domanda di condanna della società al pagamento delle mensilità non onorate, quanto dello svincolo per morosità. Valga, per tutte, il richiamo del citato art. 21 bis, Regolamento L.N.D., che regola le due fattispecie versate in giudizio. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la U. S. Guanzatese tenuta a corrispondere al Sig. Daniele Frustagli l’importo di € 4020. Dichiara, altresì, lo svincolo per morosità del medesimo Sig. Daniele Frustagli dall’U. S. Guanzatese, con decorrenza dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Dispone che la tassa di reclamo venga restituita.”
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