Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.122 del 27 maggio 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Andrea Giuseppe GIORDANO/PIEVIGINA CALCIO

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.122 del 27 maggio 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Andrea Giuseppe GIORDANO/PIEVIGINA CALCIO Con ricorso del 01/04/2004, il sig. Andrea Giuseppe GIORDANO proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società PIEVIGINA CALCIO, un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2002/2003, di complessivi €. 25.000,00 e precisando di aver percepito compensi per complessivi €. 9.000,00. Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della Società al pagamento dell’ importo di €. 16.000,00. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato nel contratto. La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la Pievigina Calcio tenuta al pagamento, a favore di Andrea Giuseppe GIORDANO dell’ importo di €. 16.000,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. Dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società PIEVIGINA CALCIO obbligata al pagamento dell’ importo di €. 16.000,00 a favore di Andrea Giuseppe GIORDANO. Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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