Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.122 del 27 maggio 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Nicola COLETTA/F.B.C.CASERTANA

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.122 del 27 maggio 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Nicola COLETTA/F.B.C.CASERTANA Con ricorso,trasmesso tramite Racc.A.R. il sig. Nicola COLETTA, proponeva ricorso a questa commissione esponendo di aver concluso con la CASERTANA F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2002-2003, di complessivi €. 5.164,00 e precisando di aver percepito solo la prima rata mensile, rimanendo creditore dell’importo di €. 4.647,60. Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della CASERTANA F.C. S.r.l. al pagamento dell’ importo di €. 4.647,60. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo economico allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato nel contratto. La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la CASERTANA F.C. S.r.l. tenuta al pagamento, in favore del sig. Nicola COLETTA dell’ importo di €. 4.647,60. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione la CASERTANA F.C. S.r.l. tenuta al pagamento, in favore del sig. Nicola COLETTA, dell’ importo di €. 4.647,60. Dispone la restituzione della tassa reclamo di €. 50,00 al ricorrente.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it