Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Davide PAPAGNI/S.S.MANFREDONIA CALCIO S.r.l.

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.131 del 10 giugno 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Davide PAPAGNI/S.S.MANFREDONIA CALCIO S.r.l. Con ricorso, tramite Racc.A.R. in data 3/03/04, il sig.Davide PAPAGNI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2003-2004 di complessivi €. 20.000,00 e precisando di aver percepito acconti per €. 4.000,00, rimanendo creditore dell’importo di €. 16.000,00. Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della MANFREDONIA CALCIO S.r.l. al pagamento dell’ importo di €. 16.000,00. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato nell’accordo. La società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. tenuta al pagamento, in favore del ricorrente, dell’ importo di €. 16.000,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione la S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. tenuta al pagamento, in favore del sig. Davide PAPAGNI, dell’ importo di €. 16.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo di €. 50,00 al ricorrente.
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