LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Claudio RIBONI/F.B.C.POTENZA S.p.a.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Claudio RIBONI/F.B.C.POTENZA S.p.a. con reclamo datato 25/06/2003, inoltrato a mezzo Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici e recapitata successivamente, l’Avv. Quirico propone reclamo in nome e per conto del sig. Riboni Claudio chiedendo la condanna del Potenza Football Club al pagamento delle spettanze pari a Euro 3061,76 (tremilasessantuno,76), somma risultante dalle retribuzioni maturate per allenamenti e partite effettuate da febbraio a maggio 2002. Il reclamante, a conferma della propria pretesa, allegava, copia elenco delle presenze tenute in allenamento e in partita. Il Riboni, forniva, altresì, la prova dell’avvenuto invio dell’atto introduttivo alla Società resistente, mediante produzione di copia della ricevuta della raccomandata A.R. inviata il 26.06.2003. La società F.C. POTENZA srl replica dando la prova dell’avvenuto invio delle controdeduzioni all’avvocato del ricorrente. Discussa la controversia alla riunione del 4 ottobre 2003 la Commissione ritiene che la pretesa non possa essere accolta in riferimento al pagamento delle spettanze dovute dalla Società nei confronti del sig. Riboni Claudio. Infatti, l’atto introduttivo è carente della sottoscrizione del Riboni e non risulta alcuna delega al legale che ha sottoscritto il reclamo. Quindi, l’incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull’esistenza in capo all’avv. Quirico dei necessari poteri rappresentativi, rende inammissibile il ricorso. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Riboni Claudio.
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