LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LANOTTE/U.S.TERMOLI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LANOTTE/U.S.TERMOLI Con reclamo datato 15/7/2003 inoltrato in data 21/7/2003, a mezzo Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici e pervenuto in data 5/8/2003, il sig.Giuseppe LANOTTE, chiedeva la condanna della Società U.S.TERMOLI al pagamento della somma di Euro 2.124,84 quale residuo come ultima mensilità prevista dall’accordo economico depositato ai sensi dell’art.94 ter delle N.O.I.F.sull’importo lordo convenuto con il club di appartenenza. Accludeva altresì la relativa tassa reclamo prescritta dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti di Euro 50,00 e la copia dell’accordo economico depositato. Non è dato conoscere se il ricorrente ha informato la Società controparte in merito, in quanto il ricorso è privo della ricevuta in originale della relativa Raccomandata. Conseguentemente la Società non replicava, ne svolgeva alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Giuseppe LANOTTE, nei confronti della Società U.S.TERMOLI, per violazione all’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. (obbligo di allegare al ricorso la ricevuta della raccomandata A.R. inviata alla Società controparte, tassa reclamo e copia accordo economico depositato). Dispone altresì che la relativa tassa reclamo versata venga incamerata.
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