LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Luciano DARDANELLI/U.S.TERMOLI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Luciano DARDANELLI/U.S.TERMOLI Con reclamo inoltrato in data 17/07/03 tanto alla società controinteressata, quanto alla Commissione Accordi Economici, il calciatore Dardanelli Luciano ha chiesto alla C.A.E., la condanna della società sportiva U.S. Termoli al pagamento della somma di €. 1.549,40=, riferentesi al compenso del solo mese di giugno, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il sodalizio di appartenenza ex art. 94 ter comma 6, della NOIF. L’istante produceva in sede di ricorso l’accordo economico datato 23/08/02, conforme a quello depositato in Lega, nel quale si prevedeva un compenso annuo lordo forfetario di €. 15.494,00. Accludeva, altresì, la relativa tassa, prescritta dall’art. 21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari ai €. 50,00. Il reclamo deve essere accolto. Il calciatore, infatti, a supporto della propria domanda, ha assolto l’onere della prova su di lui incombente, ottemperando a quanto prescritto dall’art. 21 bis del regolamento della L.N.D. La società convenuta, peraltro nemmeno costituitasi nel presente giudizio, non ha eccepito alcunché, né fatto pervenire documenti, senza dimostrare così l’eventuale adempimento, totale o parziale di quanto richiesto dal reclamante. La commissione ha tutti gli elementi per decidere ed accogliere la pretesa fatta valere dal calciatore Dardanelli Luciano in questa sede. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il reclamo proposto dal calciatore Dardanelli Luciano, dichiarando tenuta la U.S. Termoli al pagamento della somma di €. 1.549,40 (millecinquecentoquarantanove/40), a titolo di rimborso forfettario per il mese di giugno. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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