LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DELLA CALCIATRICE Barbara LA MONICA/COMPUTER POINT LUCCA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici
RICORSO DELLA CALCIATRICE Barbara LA MONICA/COMPUTER POINT LUCCA
Con reclamo datato 5/8/2003 inoltrato in data 6/8/2003, a mezzo Raccomandata A.R. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici e pervenuto in data 11/8/2003, la sig.na Barbara LAMONICA, chiedeva la condanna della Società COMPUTER POINT LUCCA 7,al pagamento della somma di Euro 2.100,00 quale residuo previsto dall’accordo economico depositato ai sensi dell’art.94 ter delle N.O.I.F.sull’importo lordo convenuto con il club di appartenenza.
Accludeva altresì la relativa tassa reclamo prescritta dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti di Euro 50,00 ma non la copia dell’accordo economico depositato.
La Società non replicava, ne svolgeva alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig.na Barbara LAMONICA, nei confronti della Società COMPUTER POINT LUCCA 7, per violazione all’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. (obbligo di allegare al ricorso la ricevuta della raccomandata A.R. inviata alla Società controparte, tassa reclamo e copia accordo economico depositato).
Dispone altresì che la relativa tassa reclamo versata venga incamerata.