LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.57 del 25 Novembre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe AMATO/ROSSANESE CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.57 del 25 Novembre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe AMATO/ROSSANESE CALCIO Con reclamo del 08/10/2003 inoltrato il 09/10/2003 a mezzo Raccomandata A.R. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Amato Giuseppe chiedeva la condanna della Società U.S. Rossanese Calcio al pagamento dei compensi arretrati maturati per la stagione 2002-2003, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter, comma 6, NOIF. Accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art. 21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Nessuna delle parti è altresì comparsa alla riunione. Il reclamo deve essere accolto. Il calciatore a supporto della propria pretesa, ha eccepito il mancato pagamento da parte della società U.S. Rossanese Calcio del 100% del compenso annuo lordo con questa convenuto nell’accordo economico relativo alla stagione 2002-2003; tale circostanza, peraltro non contestata dalla resistente, determina il diritto del reclamante ad ottenere l’accoglimento della domanda di condanna della società al pagamento delle mensilità non onorate. Valga per tutte il richiamo del citato art. 21 bis, Regolamento L.N.D., che regola la fattispecie versata in giudizio. P. Q. M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara la società U.S. Rossanese Calcio tenuta a corrispondere al signor Amato Giuseppe l’importo di € 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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