LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.57 del 25 Novembre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Angelo SANDRI/A.S.MARSALA 2000

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.57 del 25 Novembre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Angelo SANDRI/A.S.MARSALA 2000 Con reclamo datato 17/10/2003, inoltrato in data 23/10/2003, a mezzo Raccomandata A.R.alla Commissione Accordi Economici, il sig. Angelo SANDRI chiedeva la condanna della Società A.S.MARSALA 2000 al pagamento della somma di Euro 7.500,00 quale residuo di tre mensilità (agosto-settembre ed ottobre 2002) previste dall’accordo economico depositato ai sensi dell’art.94 ter delle N.O.I.F. sull’importo lordo convenuto con il club di appartenenza. Non accludeva al ricorso la relativa tassa reclamo di Euro 50,00,ne tanto meno la ricevuta della Raccomandata A.R. in originale, inoltrata alla Società controparte. (Adempimenti tassativi previsti dall’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti). Conseguentemente la Società non replicava, ne svolgeva alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig.Angelo SANDRI, nei confronti della Società A.S.MARSALA 2000 per violazione all art.21 bis del Regolamento L.N.D.
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